Di seguito il testo della Nota.
Ministero dell’Istruzione e del Merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico – Uff. III
Reclutamento del personale docente ed educativo
Oggetto: Info concorso ordinario 2023
Rif. nota acquisita al prot. n. 00631 del 4/01/2024.
Con riferimento all’oggetto, si rappresenta che l’aver prestato servizio senza demerito (il quale non ha dato luogo a particolari provvedimenti disciplinari) è diverso dall’aver prestato un “lodevole servizio”. Con tale locuzione, infatti, si definisce “lodevole” la qualità del lavoro svolto dal dipendente pubblico.
Pertanto, ai fini del riconoscimento della suddetta condizione quale titolo di preferenza nei pubblici concorsi, occorre essere in possesso di una apposita dichiarazione da parte del Dirigente competente.
IL DIRIGENTE
Luca Volonté
E’ utile ricordare che la finestra temporale per l’iscrizione al Concorso scadrà il giorno 9 gennaio ed entro quella data è sempre possibile modificare la domanda inoltrata, annullandola e ricompilandola: il sistema mantiene in memoria il precedente inserimento, pertanto è possibile semplicemente modificare quanto necessario, senza inserire nuovamente ogni informazione, e procedere ad un nuovo invio.
In quanto dichiarazione volontaria aggiuntiva e titolo di preferenza, lo specifico punto ha lo scopo di graduare in maniera meritocratica i docenti che dovessero ottenere il medesimo punteggio nella graduatoria finale, ma non è essenziale ai fini della partecipazione all procedura ed alla validità della stessa.
Il DM n. 50 del 3 marzo 2021, decreto che ha disciplinato l’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA sembrava aver chiarito definitivamente che la preferenza andava assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno (180 gg per i docenti) prestato presso il Ministero dell’istruzione, indipendentemente dall’attestazione del lodevole servizio.
Così come il Dipartimento della Funzione pubblica in un precedente parere del 1999 aveva reso pressoché equivalenti i due tipi di attestazione, sostenendo che: “l’aver prestato servizio senza demerito può essere considerato alla stessa stregua del lodevole servizio in sede di valutazione dei titoli di preferenza (…)”.
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